Associazione Eurena

EURENA – LETTORI  DI GAVINO LEDDA

STATUTO

Art. 1) E’ costituita con sede in Siligo, Via Vittorio Emanuele II n. 29, l’Associazione culturale denominata:
“EURENA ASSOCIAZIONE LETTORI DI GAVINO LEDDA”
Art. 2) L’Associazione ha carattere culturale senza fini di lucro o speculativi, ed è
indipendente ed apartitica. Scopo dell’Associazione è quello di:

  • promuovere manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, incontri culturali, pubblicazioni e in genere svolgere ogni attività volta a far conoscere, a livello nazionale ed internazionale, l’opera di Gavino Ledda, in ispecie nel campo letterario,
    incoraggiando in ogni forma l’attività e le ricerche di autori che vogliano fare propria la Parola Pluripatente messa a punto dallo stesso autore, presentarne le opere alla critica e al pubblico nei modi più idonei.
  • incoraggiare in ogni forma l’attività e le ricerche di autori letterari, presentarne le opere alla critica e al pubblico nei modi più idonei, anche attraverso la pubblicazione di libri, in ogni formato, cartaceo o digitale, attinenti allo scopo dell’Associazione, nonché agevolare e promuovere l’incontro e la collaborazione tra autori e altri operatori culturali;
  • valorizzare il patrimonio rappresentato dall’Orto botanico e annessa raccolta della biodiversità vegetale della Sardegna realizzato in Siligo e di proprietà dello stesso Gavino Ledda;
  • sostenere l’acquisizione, il recupero e la successiva destinazione della casa paterna,
    situata in Siligo, a centro di promozione e divulgazione della poetica di Gavino Ledda e in particolare all’insegnamento e alla diffusione della nuova forma di parola e di scrittura poetica che l’Autore ha messo a punto e definito Parola Pluripatente che
    attinge dall’idioma dell’ego della specie e dalla sua esperienza; per raggiungere detta finalità l’Associazione intende promuovere una istituzione culturale specifica che consenta di attivare, con il ricorso alle più moderne tecnologie, occasioni di apprendimento quali corsi frontali o a distanza su piattaforma digitale, piuttosto che seminari e stages da realizzare presso la sede dell’associazione;
  • promuovere un Fondo e Premio dedicato alle opere e agli autori che sperimentalmente utilizzeranno la Parola Pluripatente;
  • sostenere l’acquisizione e la successiva destinazione a finalità pubblica di altri luoghi teatro della narrazione di Gavino Ledda nella prospettiva di un futuro circuito letterario
    turistico-culturale;
  • raccogliere, catalogare, conservare, divulgare e studiare in ogni forma, tutto quanto riguarda l’opera artistica di Gavino Ledda, con area di competenza nazionale e internazionale; in particolare promuovere la realizzazione di un archivio audiovisivo dei film, documentari, fotografie in forma originale ovvero di files collocati su memorie statiche, DVD, CD, nastri, che riguardano sia le opere che la produzione da parte di terzi di materiali aventi per oggetto la storia, la vita e le opere di Gavino Ledda; attivare
    la raccolta di oggetti legati alla produzione artistica dell’Autore quali bozze, scritti preparatori, appunti, prime edizioni nelle varie lingue ecc., che potranno essere reperiti direttamente o messi a disposizione da parte dei relativi possessori, senza alienarne la
    proprietà; ideare e organizzare mostre ed esposizioni, nella sede propria ed in altre sedi appropriate, su temi inerenti Gavino Ledda e/o le tematiche della sua poetica;
  • acquisire i diritti e svolgere attività editoriale, senza fini di lucro, attraverso la ristampa delle opere o la pubblicazione di opere inedite di Gavino Ledda, su supporti tecnologici diversificati, il cui ricavato andrà esclusivamente a sostegno delle attività
    dell’associazione;
  • conservare la memoria storica del territorio che ne ha visto la nascita, la formazione e l’opera, attraverso iniziative e forme di aggregazione varie;
  • valorizzare i patrimoni culturali di diversa provenienza, legati alla sua opera e attività anche agendo in collaborazione con enti di finalità analoghe;
  • divulgare le informazioni raccolte, sia per l’importanza della diffusione culturale degli argomenti contenuti che più in generale per la promozione del territorio di riferimento;
  • esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e
    fiscali vigenti.
    Sempre in relazione alle finalità enunciate, l’Associazione offrirà agli associati assistenza per studi, ricerche e documentazioni storico-critiche e scientifiche e tutto quanto altro connesso al campo dell’attività artistica e culturale.
    Art. 3) La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2100.
    Art. 4) Il numero dei soci è illimitato.
    Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’uniformità, la democraticità e l’effettività del
    rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
    Tutti gli associati hanno eguali obblighi e diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati ed uniformi sono le modalità associative, che
    sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
    Con esclusivo riferimento alle modalità di ammissione, i soci si identificano in:
    a) Soci fondatori
    b) Soci ordinari
    Sono soci fondatori tutti i sottoscrittori dell’Atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro che sono interessati agli intendimenti e scopi che l’Associazione si è prefissa, ne facciano richiesta scritta al Presidente, accettino integralmente il presente Statuto e si
    impegnino ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La durata della qualifica di socio è illimitata, salvo i casi del successivo articolo 5; tutti i soci hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’assemblea
    dei soci con diritto di voto e sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata annualmente dall’Assemblea.
    La qualifica di socio dà diritto:
    a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
    a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
    a frequentare i locali sociali, ricevere le pubblicazioni ed ogni materiale prodotto dall’associazione;
    La qualifica di socio, le quote versate e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
    Art. 5) Perdono la qualità di socio:
    a) I soci che risultino morosi nel pagamento della quota associativa, la quale dovrà essere versata entro e non oltre tre mesi dall’inizio dell’anno sociale;
    b) I soci che presentino le dimissioni che vanno comunicate almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale;
    c) I soci che vengono radiati dell’Associazione per indegnità, qualora compiano atti o si comportino in contrasto con il presente Statuto o che danneggino materialmente o moralmente l’Associazione.
    La radiazione può essere richiesta da qualunque socio con richiesta motivata diretta al Presidente: essa viene deliberata dall’Assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta ed è comunicata tempestivamente al socio radiato.
    Art. 6) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e da qualsiasi altro provento compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo, anche di natura commerciale.
    Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo
    scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
    L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo vanno presentati all’Assemblea per la discussione ed approvazione entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere approvati da questa in seduta ordinaria entro il mese successivo alla presentazione.
    Art. 7) Sono organi dell’Associazione:
    a) L’Assemblea dei Soci
    b) Il Consiglio Direttivo
    c) Il Presidente
    Tutte le cariche sono gratuite.
    Art. 8) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
    La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
    L’avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.
    L’assemblea ordinaria:
    a) approva il rendiconto economico e finanziario;
    b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
    c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
    d) approva gli eventuali regolamenti.
    Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 3 (tre) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
    L’assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta del Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
    In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.
    L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
    Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti i soci fondatori e
    ordinari in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
    Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’associazione.
    In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’associazione.
    In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati con diritto di voto, salvo quanto
    previsto in caso di scioglimento dell’associazione.
    Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei
    presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
    Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei 3/5 (tre quinti) dei soci dell’Associazione per la delibera di scioglimento dell’Associazione; in tale ipotesi non è possibile delegare altri soci.
    Art. 9) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano.
    Delle deliberazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolto in un apposito registro.
    Art. 10) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
    Il Consiglio Direttivo è investito di tutte le facoltà ordinarie e straordinarie per amministrare l’Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni che l’esistenza e l’attività dell’Associazione stessa richiedono.
    Esso si riunirà almeno una volta l’anno, anche a mezzo video o teleconferenza, e tutte le volte che ne verrà richiesto dal Presidente o da due Consiglieri.
    Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Il Consiglio Direttivo, oltre che mediante adunanza collegiale, videoconferenza e teleconferenza (art. 10 dello Statuto), può adottare le proprie decisioni anche sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, il Presidente predispone l’ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il
    relativo documento e trasmettendolo all’Associazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’ordine del giorno deliberativo si intende approvato
    dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto all’Associazione entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene all’Associazione il consenso, validamente espresso, dell’amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dallo statuto sociale per l’assunzione della decisione. Quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore si sia opposto all’adozione della decisione sulla base del consenso espresso per iscritto, nel qual caso l’iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la
    riunione del Consiglio Direttivo.
    I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni aventi la medesima finalità e gli stessi scopi della presente associazione, pena la radiazione o la sospensione dall’incarico.
    Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea
    deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
    Art. 11) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il vicePresidente il Tesoriere ed un Segretario, cariche che possono essere cumulate.
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo che, di norma, presiede; in sua assenza vi provvede il Vice Presidente.
    E’ compito del Presidente redigere la relazione dell’attività svolta e da svolgere che verrà presentata, unitamente ai bilanci, alla discussione e approvazione dell’Assemblea ordinaria.
    In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
    Art. 12) Il Tesoriere provvede all’amministrazione dell’Associazione e alla corrispondenza dei bilanci consuntivi alle scritture contabili.
    Rientra nella sua competenza intrattenere i rapporti a carattere economico anche con estranei.
    A lui spetta la tenuta dei libri contabili e la responsabilità della cassa.
    Al tesoriere spetta la firma disgiunta con il Presidente per quanto riguarda la firma di operazioni di carattere economico e finanziario deliberate dal Consiglio Direttivo.
    Art. 13) E’ compito del Segretario provvedere alla tenuta dei registri sociali, alla compilazione dei verbali del Consiglio e dell’Assemblea e a tenere aggiornato il registro dei soci.
    Art. 14) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
    Art. 15) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui ed il patrimonio residuo saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe alla presente Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
    Art. 16) La scuola, nello spirito della Parola Pluripatente, ha sede in ogni luogo ove vengano organizzate manifestazioni dell’autore e/o dei soci fondatori.
    Art. 17) Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme del Codice Civile compatibili con il presente Statuto.
    Letto, confermato e sottoscritto.
    15 maggio duemilaquindici